Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio l'Agenzia delle Entrate fornisce nuove risposte ai quesiti degli operatori relativi al contributo a fondo perduto.
Uno dei quesiti riguarda la verifica della riduzione del fatturato per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Come chiarito con la circolare n. 15/E del 2020, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).
Tuttavia, chiarisce l'Agenzia Entrate, in considerazione di quanto precisato in altro quesito contenuto nella stessa Circolare, per cui i soggetti in esame che producono reddito d'impresa possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso, le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo.
Clicca qui per accedere alla Circolare.
Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025
Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.
Sono fondamentali alcuni passaggi:
La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
Facsimile di lettera agli agenti e rappresentanti per conferma provvigioni e/o premi maturati e non ancora liquidati.
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