Con Circolare n.1 del 3 gennaio 2022 l'Inps fornisce le prime indicazioni sulle nuove misure introdotte dall'articolo 1, commi 239 e 134, dalla legge di bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.
In particolare, il comma 239 prevede che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
Il comma 134, invece, rende strutturale il congedo obbligatorio di paternità e conferma i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto dalla legge di bilancio 2021. Conferma inoltre la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria che le spetta.
Maggiori dettagli nella Circolare, che definisce nello specifico destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, oltre a richiamare le indicazioni fornite con precedente circolare n. 42 dell'11 marzo 2021, di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.
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Nuova classificazione ATECO 2025
Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.
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